Si ricorda che la normativa sull’imposta di bollo disciplinata dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, all'art. 3 della Tariffa Parte prima, allegata al citato decreto, stabilisce che l'imposta di bollo è dovuta, nella misura di euro 16, per le «istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie dirette agli uffici e agli organi (...) dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, (...) tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili». In maniera coordinata, il successivo articolo 4 dispone l'assoggettamento ad imposta di bollo, sempre nella misura di euro 16, anche per gli «atti e provvedimenti degli organi dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, (...) rilasciati (...) a coloro che ne abbiano fatto richiesta».